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Statuto

STATUTO DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE MARCHE
Approvato con Decreto del Prefetto di Ancona del 12.10.2011

Art. 1
La Deputazione di storia Patria per le Marche-istituita con R. D. 30 marzo 1890, a modifica del R. D. 19 Luglio 1862 che aveva aggiunto le province delle Marche alla R. Deputazione di Storia Patria per le province toscane e per l'Umbria- ha lo scopo di promuovere ricerche e studi sopra la storia della Regione, sotto ogni aspetto, nel contesto della storia italiana ed europea.
Essa promuove la pubblicazione delle fonti e degli studi relativi; tiene pubbliche adunanze scientifiche, convegni di studio e congressi al fine dell'illustrazione e della conservazione delle memorie storiche marchigiane.

Art. 2
La Deputazione è costituita da quattro classi di componenti: Deputati, Soci Onorari, Soci Corrispondenti e Soci Sostenitori.
I Deputati nel numero massimo di cinquanta, sono scelti tra coloro che non afferiscono ad altre Deputazioni e che abbiano acquisito titoli scientifici validi ai fini delle attività proprie della Deputazione ed intendano prestare ad essa la loro collaborazione.
I Soci Onorari sono scelti fra coloro, anche Deputati, che abbiano acquisito particolari benemerenze verso la Deputazione e partecipano alle sue attività.
I Soci corrispondenti sono scelti fra i cultori di storia, che diano affidamento di proficua collaborazione.
I Soci Sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che condividendo le finalità della Deputazione contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, ovvero con una attività, anche professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
I Deputati e i Soci Onorari sono nominati con decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali su designazione dell'Assemblea dei Deputati, i Soci corrispondenti sono nominati dall'assemblea dei Deputati.
I Soci Sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 3
La Deputazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall'Assemblea dei Deputati con votazione segreta a maggioranza dei votanti. Nel caso che due o più candidati si trovino al settimo posto con lo stesso numero di voti, risulterà eletto, nel numero dei consiglieri, il più anziano di nomina a Deputato:
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente ed affida, sempre nel suo interno, le cariche di Segretario e di Tesoriere.La carica di bibliotecario potrà essere affidata ad un Deputato che non sia consigliere o a un Socio corrispondente.
Il Consiglio dura in carica tre anni. Nel caso di vacanze verificatesi durante il triennio, subentra il Deputato che nella votazione per l'elezione del Consiglio sia risultato il primo tra i non eletti.
Le sedute del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
Al Consiglio possono aggregarsi, per compiti particolari, altri Deputati o Soci Corrispondenti o Soci Sostenitori, che avranno nel Consiglio stesso voto consultivo.

Art. 4
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Deputazione, convoca e presiede le sedute del Consiglio e dell'Assemblea, di cui firma i verbali; promuove, d'intesa con il Consiglio, le attività scientifiche; cura l'attuazione delle Deliberazioni dell' Assemblea.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento; in assenza del Vicepresidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina a Deputato.
Il segretario redige i verbali delle adunanze e li controfirma; coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle pratiche correnti, custodisce l'archivio.
Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili; provvede ad ogni attività che riguardi l'amministrazione finanziaria; cura annualmente la compilazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; cura la tenuta dell'inventario patrimoniale. Le cariche di segretario e di tesoriere possono essere affidate ad uno stesso Consigliere.

Art. 5
L' Assemblea ordinaria dei Deputati è convocata almeno due volte l'anno, nei mesi di marzo e novembre, per approvare la relazione del Presidente sulle attività svolte e da svolgere, e rispettivamente il conto consuntivo e il bilancio di previsione.
L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria quando sia necessario o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio e da almeno un quarto dei Deputati in carica.
La convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere spedita almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, con lettera raccomandata o con altro mezzo che comprovi l'avvenuta spedizione o consegna.
In caso di impedimento, i Deputati possono farsi rappresentare all'Assemblea da un altro Deputato mediante delega scritta; ciascun Deputato non può avere più di una delega.
Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Deputati; in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno dodici di essi.
Alle Assemblee possono partecipare, senza diritto di voto, i Soci Sostenitori, i Soci Onorari e i Soci corrispondenti, che saranno pur'essi convocati dal Presidente.
I Soci Sostenitori potranno esprimere pareri consultivi.

Art. 6
Per la nomina di nuovi Deputati, il Presidente invita i Deputati a proporre entro il termine di quindici giorni i nomi di candidati fino alla concorrenza del numero che il Consiglio direttivo avrà stabilito in relazione alle vacanze, accompagnando ciascun nome con una breve notizia personale e con l'indicazione dei titoli posseduti, tenute presenti le finalità scientifiche della Deputazione. Il Consiglio direttivo, accertata la validità delle proposte, prende in considerazione i nomi che siano presentati da almeno tre proponenti e li comunica, con le notizie personali, ai Deputati almeno dieci giorni prima dell'assemblea fissata per la votazione.

Art. 7
Per la nomina dei Soci Onorari spetta al consiglio l'iniziativa della presentazione dei nomi all'Assemblea. Saranno designati, mediante votazione segreta, coloro che avranno ottenuto la maggioranza dei voti dei Deputati presenti e rappresentati.

Art. 8
Per la nomina dei Soci corrispondenti, le proposte, accompagnate dal curriculum scientifico di ogni candidato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, e da una preventiva assicurazione da parte del socio presentatore di fattiva collaborazione con l'ente e di assunzione degli impegni connessi alla qualifica, possono essere presentate all' Assemblea dei Deputati dal Consiglio direttivo o da almeno dieci deputati. Saranno eletti, mediante votazione segreta, coloro che avranno ottenuto la maggioranza dei voti dei Deputati presenti o rappresentati.

Art. 9
Per la nomina dei Soci Sostenitori la proposta, accompagnata dal curriculum del candidato, è presentata dal Presidente al Consiglio Direttivo.
La relativa delibera dovrà essere assunta con il voto favorevole espresso all'unanimità dai componenti del Consiglio. La qualifica di Socio Sostenitore durerà per tutto il periodo per il quale i programmati contributi siano stati regolarmente versati ovvero le previste prestazioni regolarmente eseguite.
E' comunque in facoltà del Consiglio Direttivo consentire che, anche dopo la perdita della formale qualifica di Sostenitore, il già socio partecipi senza diritto di voto alle Assemblee della Deputazione.

Art. 10
I Deputati che, senza legittimo impedimento o giustificato motivo, si astengano dal partecipare di persona o per delega alle Assemblee della Deputazione per tre anni consecutivi, sono considerati dimissionari e pertanto non più computati ai fini della determinazione del numero di cui all'art. 2, comma 2°, previa presa d'atto da parte del Consiglio direttivo che ne dà comunicazione agli interessati, fatto comunque salvo il disposto dell'art. 11, comma 3°.

Art. 11
La Deputazione raggiunge i suoi fini istituzionali mediante i mezzi che le derivano da contributi ordinari e straordinari dello Stato, della Regione, dei Comuni e di altri Enti pubblici o privati, nonché da donazioni e da eventuali altri proventi.
I Soci Deputati e i Soci Corrispondenti debbono versare, entro il mese di marzo di ogni anno, un contributo in denaro la cui misura viene determinata dal Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre dell'anno precedente.
Il mancato versamento del contributo, se protrattosi per più d'un esercizio, comporterà la perdita della qualifica di Deputato o di Socio Corrispondente, salva motivata delibera da parte del Consiglio Direttivo.
La Deputazione non ha scopo di lucro; le sue cariche sono gratuite.

Art. 12
L'Assemblea dei Deputati nomina ogni anno tre revisori dei conti e due supplenti, ai quali spetta esaminare la regolarità dell'amministrazione e presentare al consiglio una relazione scritta sul conto consuntivo, che sarà poi portato all'approvazione in Assemblea.

Art. 13
Il Presidente della Deputazione invia annualmente al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, e per conoscenza alla Giunta Centrale per gli Studi Storici, il Bilancio di previsione e il conto consuntivo accompagnati da una relazione sulle attività svolte e sui programmi in corso.

Art. 14
Le eventuali proposte di modifiche del presente Statuto sono presentate all'Assemblea dei Deputati per iniziativa del Consiglio o a richiesta di almeno i due terzi dei Deputati. Tali proposte saranno portate a conoscenza dei Deputati da parte del Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della seduta, insieme alla lettera di convocazione. Per la loro approvazione è necessaria la maggioranza degli aventi diritto al voto.
Il nuovo testo sarà trasmesso alle autorità competenti per la sua approvazione.

Art. 15
Per quanto non previsto dal vigente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Deputazione di storia Patria per le Marche: Piazza Benvenuto Stracca 1, 60121 ANCONA - Tel. Fax (071) 52999